Art. 57.
(Confisca).

      1. In materia di confisca, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la seguente disciplina della confisca dello strumento di reato:

              1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli agenti, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

 

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              2) possibilità di non disporre la confisca qualora si tratti di cose di valore insignificante, ovvero qualora la misura risulti sproporzionata alla gravità del fatto;

              3) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

              4) applicazione della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato sia stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza, sempre se ciò sia possibile;

          b) prevedere la seguente disciplina della confisca del prodotto, del prezzo e del profitto di reato:

              1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che concluda il giudizio dibattimentale o abbreviato;

              2) possibilità di eseguire sempre la confisca, totalmente o parzialmente, anche su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscano il prezzo o il prodotto o il profitto del reato, con eccezione per i beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

 

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              3) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

          c) prevedere la seguente disciplina della confisca delle cose intrinsecamente illecite:

              1) obbligatorietà della confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

              2) possibilità di non disporre la confisca quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa;

          d) adeguare la disciplina prevista dal codice penale agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

          e) prevedere che con la sentenza di condanna sia disposto lo scioglimento delle società o delle associazioni utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività penalmente illecite e sia confiscato, totalmente o parzialmente, il patrimonio che eventualmente residui dalla liquidazione;

          f) prevedere che, ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, risultino come a lui appartenenti;

          g) prevedere che, salvo il disposto del numero 2) della lettera c), la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede;

          h) prevedere che, nei casi di confisca penale disciplinati da norme particolari, si applichino le disposizioni del presente articolo, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, e che in ogni caso si applichino le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.

 

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